Statuto

Chest donca l test del Statut de la Neva Union Autonomista Ladina, aproà a l’unanimità da la Radunanza di Sozi dai 15 de Dezember 2019. Con chest at l moviment se dèsc n nef endrez, na forma de organisazion più lijiera e manejégola, averta a duc chi che à a cher l davegnir de noscia comunanza. Aldò del nef Statut, la Radunanza à lità ence l nef Consei, che vidarà l moviment envers la endesfides che ne stèsc te dant.

Questo dunque il testo dello Statuto della Neva Union Autonomista Ladina, approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci del 15 dicembre 2019. Con tale atto il movimento si dà una nuova struttura, una forma organizzativa più snella e maneggevole, aperta a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra comunità. In conformità al nuovo Statuto, l’Assemblea dei Soci ha eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo, che guiderà il movimento verso le sfide che ci stanno di fronte.


Nuova Union Autonomista Ladina
Neva UAL

STATUT

ART. 1 – PRINCIPI
La nuova Union Autonomista Ladina – Neva UAL è un movimento politico indipendente, diretta espressione della Comunità di Fassa quale parte integrante del gruppo linguistico dei Ladini delle Dolomiti; in quanto tale essa si ispira ai principi di autonomia, unità, partecipazione e sussidiarietà, e si propone quale istanza di confronto sociale e di elaborazione culturale per rappresentare i bisogni, gli interessi e le esigenze della popolazione.

ART. 2 – SCOPI
La Neva UAL assume, promuove e partecipa a iniziative politiche, sociali e culturali di qualsiasi genere e ad ogni livello al fine di:

a) rafforzare la comune autocoscienza storica e linguistica della gente ladina;
b) difendere e rivendicare i diritti della comunità ladina nel contesto della tutela delle minoranze linguistiche storiche a livello locale, nazionale ed europeo;
c) salvaguardare, promuovere e valorizzare la lingua, la cultura e l’identità ladine;
d) sviluppare la consapevolezza e la corretta applicazione degli strumenti giuridici esistenti a tutela della minoranza ladina;
e) raccogliere e ascoltare le esigenze espresse dalle varie componenti della società fassana, favorendo il confronto di idee per farne sintesi e elaborare soluzioni e strategie;
f) perseguire un modello di sviluppo economico e sociale condiviso, equilibrato, inclusivo e coerente col contesto ambientale, storico e culturale di Fassa e che sappia valorizzarne le peculiarità;
g) contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e ad una gestione del territorio sostenibile e rispettosa delle sue caratteristiche e unicità.

La Neva UAL si propone inoltre di rappresentare la popolazione della Val di Fassa presso enti e istituzioni, perseguendone il Ben Comun, anche attraverso la proposta di propri candidati o liste in occasione delle competizioni elettorali di ogni livello.

ART. 3 – SOZI
La Neva UAL è aperta all’adesione di tutti coloro che condividano le finalità del presente Statut e si impegnino a osservarlo.
Le domande di ammissione di nuovi Sozi devono essere presentate personalmente, anche in forma elettronica. Il Consei delibera sull’ammissione dei nuovi Sozi; l’eventuale diniego deve essere sinteticamente motivato.
La tessera che attesta la qualità di Sozio della Neva UAL viene rilasciata annualmente, dietro versamento della quota d’iscrizione stabilita dal Consei.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI
Tutti i Sozi della Neva UAL hanno uguali diritti e doveri e sono chiamati a contribuire all’elaborazione del programma e alla realizzazione degli obiettivi del Moviment. Ciascun Sozio maggiore di sedici anni può accedere alle cariche sociali.
Le posizioni assunte dagli organi competenti vincolano tutti i Sozi.
Il Sozio che assuma comportamenti incompatibili con gli scopi della Neva UAL o si ponga in aperta contrapposizione rispetto alla linea assunta dai suoi organi, può essere richiamato oppure, in caso di reiterazione o continuazione della condotta contestata o di particolare gravità della stessa, escluso dal Moviment.

ART. 5 – ORGANI
Sono organi della Neva UAL:

  • la Radunanza di Sozi;
  • il Consei;
  • il Referent;
  • il Cassier e il Canzelist, ove nominati;
  • i Sorastanc;

Gli incarichi interni al Moviment sono sempre gratuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Consei può attribuire al Referent, al Cassier e al Canzelist un compenso o un’indennità in ragione dell’attività prestata, quando questa risulti particolarmente gravosa.

ART. 6 – RADUNANZA DI SOZI
Tutti Sozi ammessi e in regola col pagamento del contributo annuale possono partecipare alla Radunanza e hanno diritto di voto nelle relative deliberazioni.
La Radunanza di Sozi dev’essere convocata almeno una volta l’anno, nonché ogniqualvolta ne facciano richiesta uno dei Sorastanc, due membri del Consei o un ventesimo dei Sozi.
La Radunanza è convocata dal Referent con indicazione degli argomenti da trattare; l’avviso è trasmesso personalmente a ciascun socio e reso noto con modalità idonee a garantirne ampia diffusione all’interno della Valle, con almeno sette giorni di anticipo.
Le deliberazioni della Radunanza sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti e sono assunte a maggioranza semplice.
La presidenza dei lavori spetta al Referent, ovvero a un Sozio designato dalla stessa Radunanza; il Canzelist, ovvero un Sozio incaricato da chi presiede la riunione, ne redige il verbale.

ART. 7 – COMPETENZE DELLA RADUNANZA
La Radunanza di Sozi:

  • stabilisce i principi e le linee generali dell’azione del Moviment;
  • procede alle nomine che le spettano ai sensi delle successive disposizioni;
  • adotta le modificazioni del presente Statut, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sozi;
  • decide sulle questioni che le vengano rimesse dal Consei, dai Sorastanc o da un decimo dei Sozi.

ART. 8 – CONSEI
La Radunanza elegge sei componenti del Consei. I Sozi che intendano proporsi a tal fine possono farlo liberamente fino a che non siano cominciate le votazioni. Ciascun votante può esprimere non più di quattro preferenze.
Il Consei così formato può, in ogni momento, nominare fino a ulteriori tre membri, ove sia opportuno per garantire una migliore rappresentanza delle diverse componenti del Moviment e della società di Fassa, anche con riferimento alla parità di genere.
Inoltre il Referent può nominare fra i Sozi un Cassier, responsabile della gestione contabile, e un Canzelist, cui compete l’attività di segreteria amministrativa. Qualora non siano già membri del Consei, questi ultimi partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 9 – MEMBRI DEL CONSEI
Il Consei rimane in carica tre anni e cessa con l’elezione dei nuovi membri nella Radunanza. Qualora la scadenza del mandato cada meno di sei mesi prima del termine della consiliatura provinciale o del Comun General de Fascia, il Consei rimane in carica per un ulteriore anno.
Qualora un membro del Consei cessi dall’incarico per qualsiasi ragione nel corso del mandato, gli altri possono cooptare un sostituto. Qualora siano venuti meno tre o più membri nominati dalla Radunanza, l’intero Consei decade e la Radunanza dev’essere convocata al più presto per nuove elezioni.
La Radunanza può sempre revocare l’intero Consei, così come ciascuno dei suoi componenti, provvedendo contestualmente alla sostituzione del singolo membro revocato qualora fosse stato dalla stessa nominato; diversamente il Consei rimane libero di esercitare la relativa facoltà di cooptazione ai sensi dell’articolo precedente.
In ogni caso, al termine del mandato, tutti i suoi membri decadono contemporaneamente.

ART. 10 – DELIBERAZIONI DEL CONSEI
Il Consei è l’organo direzionale del Moviment, responsabile della sua azione in ogni settore dell’attività. Ha competenza gestionale generale, nonché per ogni decisione che il presente Statut non riservi ad altri organi.
Il Consei viene convocato dal Referent almeno ogni due mesi, con indicazione degli argomenti da trattare; l’avviso è comunicato a ciascun membro, senza formalità, con almeno due giorni di anticipo.
Il Consei è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e delibera sempre a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Referent.
I lavori del Consei sono presieduti dal Referent; il verbale delle decisioni è redatto dal Canzelist, o da chi viene all’uopo incaricato.

ART. 11 – GROPES DE LURIER
Il Consei può costituire Gropes de lurier per trattare specifiche tematiche e riferirne allo stesso Consei e alla Radunanza, ovvero per svolgere autonomamente determinate attività.
Ciascun Grop è coordinato da un membro del Consei; dello stesso possono far parte anche non soci, purché condividano gli scopi della Neva UAL e siano disponibili a contribuire alla sua attività.
I Gropes de lurier possono essere sciolti in ogni momento dal Consei e in ogni caso decadono al termine del suo mandato.
Gli atti che impegnano il Moviment o ne manifestano la volontà o la posizione verso l’esterno rimangono in ogni caso in capo al Referent, previa deliberazione del Consei.

ART. 12 – REFERENT
Il Consei elegge al proprio interno un Referent. Questo rimane in carica fino al termine del mandato del Consei e non può ricoprire lo stesso incarico per più di due volte consecutivamente.
In caso di temporaneo impedimento del Referent, il Consei può nominare al proprio interno un sostituto, che cessa quando viene meno l’impedimento.
Il Referent rappresenta la Neva UAL in ogni atto, negozio, rapporto giuridico e politico, dichiarazione e circostanza, sulla base di quanto deciso dal Consei. Coordina il lavoro degli organi sociali, ne esegue le deliberazioni ed è responsabile dell’attuazione delle linee programmatiche fissate dalla Radunanza. È inoltre responsabile della gestione amministrativa e contabile del Movimento, qualora non le deleghi al Canzelist e al Cassier.

ART. 13 – I SORASTANC
Il collegio dei Sorastanc è composto da tre Sozi, eletti dalla Radunanza contestualmente ai membri dei Consei, fra quelli che abbiano maturato un’esperienza particolarmente lunga e costante all’interno del Moviment.
Il collegio dei Sorastanc decade sempre assieme al Consei; tuttavia rimane competente per le questioni attinenti alla nomina dei nuovi organi sociali, nella sua composizione antecedente il rinnovo.
Qualora un Sorastant cessi dall’incarico, i rimanenti lo sostituiscono per cooptazione. Ove venga meno più di uno dei Sorastanc originariamente nominati dalla Radunanza, quest’ultima dev’essere convocata per rinominare l’intero organismo.
Il collegio dei Sorastanc si riunisce quando occorre e senza formalità; può operare soltanto con la presenza di tutti i suoi membri e delibera sempre a maggioranza assoluta. Il verbale delle decisioni è redatto dal Sorastant più giovane d’età.

ART. 14 – FUNZIONI DEI SORASTANC
Il collegio dei Sorastanc:

  • verifica la regolarità delle elezioni degli organi sociali e, quando del caso, ne dispone la decadenza;
  • controlla la regolarità dell’operato degli altri organi sociali e della contabilità sociale, esprimendo eventuali rilievi alla Radunanza;
  • adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Sozi, procedendo su istanza di chiunque o d’ufficio;
  • esprime il parere sulle candidature di cui all’art. 16, entro dieci giorni dalla richiesta fattane del Consei.

Ciascun organo e ogni socio del Moviment sono tenuti a fornire prontamente ai Sorastanc le informazioni, i documenti e i chiarimenti dallo stesso richiesti.
Tutte le deliberazioni dei Sorastanc devono essere motivate.
Il Sozio colpito dal provvedimento di espulsione può ricorrere al giudizio della Radunanza, entro la prima riunione utile.

ART. 15 – PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI
Qualora particolari circostanze lo richiedano, la Radunanza può affidare ai Sorastanc la gestione del Moviment per un periodo di tempo determinato, anche affidandogli uno specifico mandato. In questo caso, la Radunanza può elevare il numero dei Sorastanc fino a sette.
In casi eccezionali di mancanza o inerzia di organi sociali, gli atti urgenti e necessari spettano ai Sorastanc, finché non sia possibile convocare la Radunanza per gli opportuni provvedimenti.

ART. 16 – COMPETIZIONI ELETTORALI
La decisione di presentare una lista o di proporre singoli candidati per una competizione elettorale, la selezione delle candidature, la formazione della lista e la rispettiva collocazione politica spettano al Consei.
Questo deve preventivamente acquisire il parere non vincolante dei Sorastanc, che attiene alla sussistenza di motivi di inammissibilità o inopportunità relativi a singoli candidati.
I Sozi della Neva UAL che ricoprano incarichi politici a livello provinciale o superiore sono tenuti a versare al Moviment, per l’intera durata del mandato, quota-parte degli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo in ragione della carica ricoperta, stabilita dal Consei.

ART. 17 – FINANZIAMENTO
La Neva UAL finanzia la propria attività esclusivamente tramite l’autofinanziamento, impiegando le seguenti risorse economiche:

  • i contributi annuali corrisposti dai soci;
  • le quote degli emolumenti percepiti dagli eletti ai sensi dell’articolo precedente;
  • eventuali elargizioni liberamente effettuate da persone fisiche ed enti privati;
  • eventuali entrate prodotte da attività sociali.

ART. 18 – RENDICONTO
Al termine di ogni anno, il Consei predispone il rendiconto economico delle attività svolte nel corso dello stesso, accompagnato da una breve relazione illustrativa sulle attività medesime, che vengono sottoposte alla Radunanza.
I predetti documenti sono trasmessi ai Sorastanc con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata per la Radunanza, di fronte alla quale essi esprimono il proprio parere.
Il rendiconto della Neva UAL è pubblico e ispirato a criteri di massima trasparenza, anche tramite la pubblicazione sul sito internet del Moviment unitamente alla relazione illustrativa delle attività svolte.
Aproà duc a una da la Radunanza, ai 15 de dezember 2019

La canzelista Annelise Vian
La Presidenta de la Radunanza
 Cristina Donei